Il nuovo Sismabonus maggiorato dal Superbonus 110% 110% è ormai realtà: la conversione in legge del DL Rilancio, infatti, è stata approvata dalla Camera e la prossima settimana sarà definitivamente certificata dal Senato, dopodiché tutto diventerà legge e attenderemo solo la circolare attuativa delle Entrate.
L’art. 119, riformulato, del Decreto Rilancio ha definito gli interventi, le condizioni di accesso, i beneficiari e le condizioni per la cessione del credito e per lo sconto in fattura relativi alle detrazioni fiscali potenziate al 110% (c.d. Superbonus) relative agli interventi di riqualificazione energetica (Ecobonus) e miglioramento sismico (Sismabonus).
Vediamo quali sono i lavori di miglioramento sismico ammessi a beneficiare del Sismabonus al 110%:
- adozione di misure antisismiche, su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zona sismica 1 e 2) con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari (attualmente agevolati al 50%);
- interventi di riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una (attualmente agevolati al 70% su case singole e al 75% nei condomìni) o due classi (attualmente agevolati al 80% su case singole e al 85% nei condomìni) di rischio inferiori e nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3 anche mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento.
- spese di acquisto di edifici antisismici realizzati mediante demolizione e ricostruzione (cd. Sismabonus acquisti) in zona sismica 1, 2 e 3;
- interventi di demolizione e ricostruzione: la novità non avrà alcun impatto dal punto di vista finanziario in quanto l’intervento già accede agli incentivi, ma darà al beneficiario più chances di scelta tra le soluzioni progettuali;
- messa in sicurezza antisismica - novità dalla conversione in legge (comma 4-bis): sarà agevolata anche la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo eseguita congiuntamente agli interventi di miglioramento o adeguamento antisismico. In particolare, la norma prevede che la detrazione è riconosciuta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, a condizione che sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi antisismici previsti dai sopra citati commi da 1-bis a 1-septies, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per i medesimi interventi.
Per gli interventi di miglioramento sismico, in caso di cessione del credito ad un’impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, il costo della polizza sarà detraibile al 90%.
NB - Le agevolazioni non si applicano agli edifici ubicati in zona sismica 4.